14 Marzo 2026
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Avanzamento Marescialli: la verità tecnica del SIM Carabinieri contro i proclami e le facili illusioni

Roma. Recentemente il SIM Carabinieri ha registrato diverse lamentele riguardanti gli avanzamenti del personale ruolo Marescialli aventi anzianità al grado di Maresciallo Maggiore di cui all’aliquota del 31.12.2019, sulle quali altre sigle sindacali si sono espresse. Nell’occasione, leggendo il comunicato di una di queste sigle, ci ha fatto piacere che questi abbiano utilizzato una delle tabelle realizzate grazie allo studio ed al lavoro dei tecnici del SIM Carabinieri TABELLA AVANZAMENTO CORRETTIVI FINALE 1 (a lato il link che apre la nostra tabella). Certo, dispiace rilevare che la tabella in questione sia stata ritagliata ad hoc per nasconderne la provenienza ed i nomi dei redattori, anche se questo non può far altro che inorgoglirci. Ciò che invece ingenera forti dubbi sulla reale conoscenza della materia da parte di costoro, sta anche nel fatto che se non si sono nemmeno presi la briga di ricopiarla, saranno mai effettivamente conoscitori degli articoli e commi della legge di riordino con i relativi effetti su ciascun avanzamento di carriera, alla luce della riduzione degli anni di permanenza nei vari gradi (riordino 2017 e correttivi di secondo tempo del 2019). La redazione di una tabella si rese necessaria al fine di rendere comprensibile, a colpo d’occhio, come alcuni corsi avrebbero beneficiato sin da subito della riduzione di due anni nello sviluppo totale della carriera per il raggiungimento del grado apicale, mentre altri corsi ne avrebbero visto ridotta la permanenza, suddivisa in un anno in meno nella permanenza da Mar. Cap. a Mar. Magg. e di un ulteriore anno da Mar. Magg. a Lgt; mentre altri ancora, ossia quelli che avevano beneficiato di una  riduzione immediata, come ad esempio il 2° AM e corsi precedenti, avrebbero atteso più a lungo la nomina a Luogotenente C.S. (6 anni anziché 4); il tutto al fine di garantire uno sviluppo armonico della carriera. Qui nessuno vuole sostenere che il riordino sia stato fatto in modo perfetto e che questo sia stato il migliore riordino delle carriere a cui si poteva aspirare, anzi, ma si vuole semplicemente far rilevare che i vari corsi, dal 2017 in poi, sono andati in avanzamento così come previsto dalla normativa vigente a quell’epoca. Anche perché un sindacato che annovera in seno dei tecnici preparati in materia ha l’obbligo di non illudere i propri iscritti alimentando inutili aspettative, che invece vanno risolte con strumenti normativi.

Facciamo chiarezza sulla materia:

Nel 2017 entrò in vigore il riordino delle carriere e tutti i corsi antecedenti al 2° AM (per intenderci tutti i Marescialli Capo bloccati nel famoso “imbuto”), i quali ottennero il grado di Maresciallo Maggiore suddividendoli in tre aliquote. Anche il 2° AM che andava in avanzamento quell’anno, venne promosso al grado di Maresciallo Maggiore “in blocco”. Successivamente, in considerazione delle norme vigenti, l’avanzamento dei corsi dal 3° A.M. in poi, avvenne “per terzi”, con la certezza che quantomeno alla terza valutazione si sarebbe raggiunto il grado di Maresciallo Maggiore.

Segue una tabella esplicativa (con l’auspicio che se qualche altra sigla sindacale volesse utilizzarla, quantomeno, possa avere il buon senso di citarne la provenienza):

 

Aliquota 31.12.2017 1^ valutazione Mar. Ca. con decorrenza 2009 (3° AM – 1° terzo)
Aliquota 31.12.2018 1^ valutazione Mar. Ca. con decorrenza 2010 (4° AM – 1° terzo) 2^ valutazione 3° AM

(metà della seconda valutazione)

Aliquota 31.12.2019 1^ valutazione Mar. Ca. con decorrenza 2011 (5° AM – 1° terzo) 2^ valutazione 4° AM

(metà della seconda valutazione)

3^ valutazione 3° AM

(tutti i rimanenti)

 

Tali procedure sarebbero state applicate anche ai successivi corsi se non fossero intervenuti, nel frattempo, i c.d. “correttivi di secondo tempo”, ovvero i correttivi del 2019 al riordino, entrati in vigore nel febbraio del 2020.

Dovendosi quindi applicare modifiche alle norme di avanzamento al grado di Maresciallo Maggiore di quell’anno, ovvero relativamente all’aliquota al 31.12.2019, sono stati inseriti agli articoli 1, 2, 3 e 4 al Decreto di Promozione del 2019:

 

Art. 1 1^ valutazione 5° AM Sono tutti i Marescialli Capo con anzianità 2011 Promossi con varie date nel 2019
Art. 2 2^ valutazione del 4° AM Sono tutti i Marescialli Capo con anzianità 2010 Promossi con varie date nel 2019 a seguire quelli di cui all’art. 1
Art. 3 3^ valutazione del 3° AM Sono tutti i Marescialli Capo con anzianità 2009 Promossi con decorrenza 02.11.2019 a seguire quelli di cui all’art. 2
Art. 4 Vengono inseriti in coda quelli di cui all’art. 3: la 3^ valutazione del 4° AM, la 2^ e la 3^ valutazione del 5° AM Decorrenza giuridica 02.11.2019

 

Poiché in virtù dei correttivi di secondo tempo del 2019 occorreva inserire anche il 6° AM, venne predisposta una aliquota straordinaria formatasi al 1° gennaio 2020 all’interno della quale vennero inseriti tutti i Marescialli Capo con anzianità 31.12.2012 (appunto, il 6° AM) con decorrenza giuridica del grado di Maresciallo Maggiore al 31.12.2019, in coda a quelli di cui all’art. 4. Il tutto al fine di garantire lo sviluppo armonico dei corsi ed evitare lo scavalcamento delle relative anzianità. Si rammenta la situazione che si venne a creare con “l’imbuto” ante riordino e quindi la ratio legis della norma è stata proprio quella di mantenere in proporzione le relative anzianità di corso (almeno in riferimento alle aliquote di prima valutazione di ciascun corso). Quindi, con l’aliquota di avanzamento al 31.12.2025 relativamente ai Marescialli Maggiore con anzianità al 31.12.2019 (sebbene la norma non sia estremamente chiara), andranno in avanzamento i Marescialli Maggiore di cui all’art. 1, 2, 3 del decreto di avanzamento 31.12.2019.

Al 31.12.2026, invece, andranno in avanzamento quelli di cui all’art. 4 (i restanti del 4° e 5° AM) e quelli dell’aliquota straordinaria formatasi al 01.01.2020 (6° AM).

Occorre in fine considerare che lo sviluppo armonico ed il raggiungimento del grado di Luogotenente resterà invariato, se si considerano le decorrenze dei passaggi di grado in riferimento alle valutazioni di ogni singolo corso:

23 anni per chi passa in prima valutazione;

24 anni per chi passa in seconda valutazione;

25 anni per chi passa in terza valutazione.

Ecco perché prima di presentare ricorsi di massa, di cui sicuramente beneficiano i legali e le sigle che li promuovono perché richiedono l’iscrizione, con scarsissime prospettive di riuscita, occorrerebbe essere preparati, conoscere le norme e le disposizioni di legge che regolano gli avanzamenti e che vigevano nel tempo in cui sono state formate le aliquote di ciascun singolo avanzamento. È tuttavia innegabile che alcuni corsi (ad esempio 3°, 4° e 5° AM), trovandosi tra i correttivi del 2017 ed i correttivi di secondo tempo del 2019, hanno subito la ghigliottina della valutazione per terzi che non hanno subito quelli immediatamente prima (2° AM) e quelli immediatamente dopo (6°, 7° e 8° AM), ma che venne poi applicata successivamente a cominciare dal 9° AM. Le disposizioni di legge erano quelle e quelle furono applicate. Legittimamente alcuni colleghi dei corsi penalizzati si fecero promotori di ricorsi amministrativi con esiti negativi, il che lascia preludere ciò che accadrebbe nel caso di nuove rimostranze legali.

Con l’aliquota del 31/12/2019 sono stati valutati i:

MC 1val. con decorrenza 2011

MC 2val. con decorrenza  2010

MC 3val. con decorrenza 2009

(il primo terzo della prima, la metà della seconda e tutti quelli della terza sono stati promossi con riferimento all’aliquota del 31.12.2019).

( art. 1 – 2 – 3 del decreto di promozione con l’ultimo promosso decorrenza 02/11/2019)

I restanti due terzi della prima e l’altra metà della seconda dei marescialli capo inclusi nell’aliquota del 31/12/2019 sono stati promossi ai sensi dell’Art. 2252, comma 9 quater ( art. 4 del decreto di promozione con decorrenza 02/11/20219 in coda all’art. 3) per effetto del regime transitorio.

A seguire i riferimenti normativi di quanto sopra rappresentato:

Art. 2252, comma 9-quater:

“ I marescialli capo dell’Arma dei carabinieri inclusi nell’aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado promossi nell’anno. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all’articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma”.

Nell’aliquota straordinaria del 1/1/2020 invece sono stati inseriti i Marescialli Capo con dec. 2012 e sono stati promossi al grado di Maresciallo Maggiore con dec. 31/12/2019 ai sensi dell’Art. 2252, comma 9 quinquies.

Art. 2252, comma 9 quinquies:

“I marescialli capi con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all’articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31 dicembre 2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 9 quater ”.

Per l’avanzamento da Maresciallo Maggiore a Luogotenente con l’aliquota del 31/12/2025 viene considerato quanto previsto dall’articolo 2253 bis, comma 9-quinquies i Marescialli maggiori promossi con l’aliquota del 31/12/2019 ( art. 1-2-3)

Art. 2253 bis, comma 9 quinquies:

“Il personale promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell’articolo 2252, commi 6 e 7, ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall’articolo 1293, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.”

I marescialli maggiori promossi, in coda dopo la prima, seconda e terza valutazione, con l’aliquota del 31/12/2019, con l’articolo 4, e quelli promossi a seguito dell’aliquota straordinaria 1/1/20120 saranno inseriti nell’aliquota del 31/12/2026 ai sensi dell’2253 bis, comma 9 sexies.

Art. 2253 bis, comma 9 sexies:

“Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell’articolo 2252, commi 9 quater e 9 quinquies, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, è di 7 anni”.

Invece i Marescialli capo decorrenza 2013 promossi marescialli maggiore 2020 saranno valutati con l’aliquota del 31/12/2027 ai sensi dell’articolo 2252, comma 9 septies.

“Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2013, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, è di 7 anni.

 

SIM CARABINIERI 

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