24 Aprile 2024
EditorialiNews

Causa di servizio: definizione, cenni procedurali e di tutela legale

In particolare per i ricorsi avverso il diniego di causa di servizio innanzi alla
Corte dei Conti senza alcun limite di natura temporale.

Per causa di servizio si intende qualsiasi lesione o infermità, ivi compresa la morte, che possa essere collegata causalmente a fatti di servizio del pubblico dipendente.
È bene chiarire che il fatto di servizio collegato alla lesione o all’infermità non deve essere necessariamente esclusivo, ma può porsi anche come semplice concausa che abbia contribuito allo sviluppo dello stato patologico in maniera non trascurabile.
La procedura ad oggi è disciplinata dai DPR 461/01 e 1092/73 (si evidenzia, inoltre, che a seguito dell’emanazione del D.L. n. 201/2011, il riconoscimento spetta ad oggi agli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, con esclusione quindi dei pubblici dipendenti “civili”). In base a tale normativa, il riconoscimento della causa di servizio dà diritto a peculiari benefici, tra cui in particolare la concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Per quanto riguarda l’equo indennizzo, esso consiste in una indennità “una tantum” di entità variabile a seconda della gravità della malattia e del livello retributivo del richiedente al momento della presentazione della domanda. La pensione di privilegio, invece, è una prestazione previdenziale riconosciuta in seguito a infermità o lesioni contratte per fatti di servizio (non è richiesto alcun requisito di anzianità contributiva), nella misura stabilita dall’art. 67 DPR 1092/73. La domanda di causa di servizio può essere presentata in costanza di rapporto, o anche dopo il collocamento in quiescenza; in quest’ultimo caso entro 5 anni dal momento in cui si è manifestata la malattia, oppure entro 10 anni in caso di invalidità derivanti da parkinsonismo – Corte Cost., sent. n. 323/2008 (bisogna tener presente però, che, fermo restando in ogni caso il diritto alla pensione privilegiata, se si vuole aver riconosciuto anche l’equo indennizzo, la domanda di causa di servizio va presentata nel termine di 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui si è avuta conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento).

Orbene, se il procedimento amministrativo di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio si conclude con esito negativo, è possibile ricorrere ai competenti organi di giustizia. Precisamente, in base ad un orientamento oramai superato, si riteneva che il predetto diniego potesse essere impugnato solo innanzi al Tar (entro 60 giorni) o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni). Con un provvedimento storico, la Corte di Cassazione a Sezioni UNITE (ord. n. 4325/2014) ha statuito che la determinazione che rigetta il riconoscimento della causa di servizio possa essere opposta anche di fronte alla Corte dei Conti territorialmente competente, sia dal personale in servizio, sia da quello in congedo, senza alcuna limitazione temporale. Quindi, anche qualora fossero decorsi i termini per opporre il provvedimento di rigetto innanzi al Tar o mediante il ricorso straordinario al PdR, sarà sempre possibile ricorrere alla Corte dei Conti in ogni tempo. Si precisa, inoltre, che vi è la possibilità di ricorrere alla Corte dei Conti anche in presenza di una precedente pronuncia negativa del giudice
amministrativo.
Difatti, la sussistenza della dipendenza da causa di servizio costituisce un presupposto essenziale, come detto, non solo per il riconoscimento dell’equo indennizzo, ma anche per l’eventuale riconoscimento della pensione privilegiata;
quest’ultima circostanza è stata ritenuta sufficiente dalla Corte di Cassazione a radicare anche la competenza della Corte dei Conti, unico organo a poter valutare tutto ciò che riguarda la materia previdenziale per i pubblici dipendenti.
Pertanto, coloro che abbiano proposto domanda di causa di servizio in costanza di rapporto lavorativo o, dopo il collocamento in congedo, entro 5 anni dalla  anifestazione della malattia (10 anni in caso di parkinsonismo) e che abbiano ricevuto un diniego, avranno sempre la possibilità di opporsi innanzi al Giudice contabile senza alcun limite di tempo.

Avv. Carmine Perruolo

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