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LEGGERE LA LEGGE PRIMA DI RISCRIVERLA SBAGLIATA: GUIDA ELEMENTARE PER CHI HA CONFUSO MAGISTRATI CON GENERALI
Roma. Il SIM Carabinieri ha letto con attenzione il comunicato diffuso da una piccola APCSM del comparto Carabinieri. Lo ha letto con la stessa attenzione con cui si legge una sentenza, un articolo di legge, un DPCM. È stato, a tratti, uno sforzo eroico. Non per la lunghezza del testo, ma per la densità degli errori. Una piccola APCSM afferma che la sentenza TAR Lazio n. 7613 del 27 aprile 2026 sarebbe nata «dal ricorso dei magistrati, i cui stipendi sono legati per legge a quelli della dirigenza militare», e che quindi riguarderebbe — indirettamente ma sostanzialmente — i generali e i colonnelli dell’Arma. Al riguardo il SIM Carabinieri precisa che la sentenza TAR Lazio n. 7613/2026 è stata promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi e da singoli giudici amministrativi, per contestare il DPCM 6 agosto 2021 e 3 giugno 2024 sull’adeguamento retributivo dei magistrati stessi. La norma applicata è l’art. 24, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, in combinato disposto con l’art. 2 della legge 19 febbraio 1981 n. 27. I colonnelli e i generali delle Forze armate — Carabinieri inclusi — ricadono invece nell’art. 24, comma 1, della stessa legge: una disposizione diversa, con una formula diversa, con una base di calcolo diversa. Confondere il comma 1 con il comma 4 è come confondere il rito ordinario con il rito del lavoro: stessa legge, stesso articolo, regole completamente diverse. Chi redige comunicati sindacali su materie di diritto pubblico dovrebbe almeno distinguere i commi. Per chiarezza — rispetto quanto dichiarato dalla la piccola APCSM che ha precisato di voler garantire i propri iscritti — riepiloghiamo i due regimi:
| Aspetto | Dirigenti militari (art. 24, co. 1) | Magistrati (art. 24, co. 4) |
| Periodicità | ANNUALE | TRIENNALE |
| Voci incluse | Solo «voci retributive, ivi compresa l’indennità integrativa speciale» (art. 24, co. 1 — testo verbatim) | «Trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile» (art. 24, co. 4 — testo verbatim) |
| Categorie base | Solo «categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati» (art. 24, co. 1 — testo verbatim) | «Altre categorie del pubblico impiego» — contrattualizzati e non contrattualizzati, esclusi i magistrati stessi (art. 24, co. 4 — testo verbatim) |
| Metodo di calcolo | Non specificato nel testo — ISTAT applicava media ponderata senza contestazione | Media ARITMETICA per legge — «incrementi medi pro capite» delle categorie (non dei singoli dipendenti) (CdS nn. 6003-6004/2025; TAR Lazio n. 7613/2026) |
| Acconto infra-periodico | No | Sì (30% al 2° e 3° anno) |
Nota normativa: le citazioni tra virgolette in tabella riproducono il testo letterale dell’art. 24, L. 23 dicembre 1998 n. 448 (testo vigente). La distinzione tra «contrattualizzati» (co. 1) e «altre categorie del pubblico impiego» (co. 4) è il fondamento testuale su cui il Consiglio di Stato (sentt. nn. 6003 e 6004 del 9 luglio 2025) e il TAR Lazio (sent. n. 7613 del 27 aprile 2026) hanno accolto i ricorsi dei magistrati. I dirigenti militari ricadono nel co. 1: la formulazione è diversa e non ammette applicazione automatica dei principi elaborati per il co. 4.
Non sono meccanismi equivalenti. Non sono nemmeno paragonabili. Il sistema magistrati — con l’inclusione delle voci accessorie e variabili, la media aritmetica e gli arretrati per competenza — è strutturalmente più favorevole. I dirigenti militari che vogliono beneficiare di criteri analoghi dovranno costruire un contenzioso autonomo, su basi normative diverse, con esito tutt’altro che scontato — e il SIM ha gli strumenti per aprire quel contenzioso, sia chiaro. E non si tratta di teoria. Il DPCM 4 luglio 2025 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 — ha disposto per il personale dirigente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, civili e militari, un adeguamento stipendiale dello 0,61% con decorrenza 1° gennaio 2025. Nello stesso momento in cui si discuteva di aumenti irrisori per la base, i vertici militari incassavano l’ennesimo adeguamento automatico calcolato con la stessa metodologia che il Consiglio di Stato aveva già ritenuto illegittima per i magistrati — media ponderata, esclusione delle voci accessorie, esclusione degli arretrati. Questo è il quadro reale: non «la dirigenza arricchita a scapito della base», come vuole far credere la piccola APCSM, bensì una dirigenza anch’essa penalizzata da decenni di calcoli errati che nessuno ha mai corretto — e un personale non dirigente che merita rinnovi contrattuali seri, non propaganda. La piccola APCSM si indigna perché «quattro sigle sindacali» hanno presentato una diffida per ottenere l’applicazione della sentenza TAR 7613/2026 alla dirigenza militare. Questo, a sua detta, dimostrerebbe che le stesse sigle che si sono «accontentate delle briciole» per il personale non dirigente ora azionerebbero «armi legali» per i vertici. Qui l’errore è duplice — e questa volta non è solo tecnico, è logico.
Primo: nel suo comunicato la piccola APCSM afferma che la diffida avrebbe portato «fino a 16.000 euro di arretrati per le posizioni interessate». È una rappresentazione suggestiva e, dal punto di vista giuridico, priva di fondamento. La sentenza TAR 7613/2026 non è applicabile automaticamente alla dirigenza militare: riguarda i magistrati amministrativi, agisce sul comma 4 dell’art. 24, non sul comma 1. Una diffida fondata su quella sentenza non produce 16.000 euro di arretrati per i generali: apre, al più, un contenzioso autonomo di esito incerto.
Secondo: il contratto del personale non dirigente non è stato firmato «in fretta» per «aprire un tavolo alla dirigenza». Il rinnovo del trattamento economico del personale non apicale avviene in regime para-contrattuale ai sensi del D.Lgs. 12 maggio 1995 n. 195 ed è soggetto ai vincoli di finanza pubblica e alle risorse stanziate in legge di bilancio. Il meccanismo di adeguamento della dirigenza apicale è automatico per legge e prescinde integralmente da quella firma. I due binari non si incrociano. Non esisteva nessuna leva da azionare.
La piccola APCSM accusa le APCSM firmatarie di aver usato «i numeri della base per fare cassa ai piani alti». È un’accusa che non nega espressamente la legittimità giuridica della rappresentanza della dirigenza — ma la presuppone incompatibile con la tutela della base. È una tesi sbagliata in fatto, in diritto e in logica. L’art. 1476, comma 5, del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010, novellato dalla L. 46/2022) esclude dall’adesione alle APCSM esclusivamente le seguenti cariche, nominate con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri: il Capo di stato maggiore della difesa (art. 25), il Comandante del Comando operativo di vertice interforze (art. 29), i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri (art. 32), il Direttore nazionale degli armamenti (art. 40), il Segretario generale della difesa (art. 44-bis) e il Comandante generale della Guardia di finanza. Non «i generali», non «gli ammiragli», non «i comandanti di corpo» in generale. Solo queste sei cariche apicali istituzionali. Tutti gli altri ufficiali superiori e generali — colonnelli, generali di brigata, generali di divisione che non ricoprono quegli incarichi specifici — possono liberamente iscriversi a un’APCSM e godere della sua tutela.
Il SIM Carabinieri è l’unico sindacato militare riconosciuto in funzione pubblica a raggiungere la rappresentatività certificata anche nell’area dirigenziale: non un primato cercato, ma una realtà certificata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1478, comma 5, D.Lgs. 66/2010. Esercita dunque questa tutela non come favore, non come conflitto d’interessi, ma come diritto — e come dovere verso i propri iscritti.
La piccola APCSM sostiene che la firma del contratto della base fosse funzionale ad attivare una clausola che avrebbe aperto il tavolo della dirigenza. Come già dimostrato nella Sezione III, quel meccanismo non esiste: il tavolo per la dirigenza apicale è regolato da norme autonome e non dipende dalla firma del contratto para-contrattuale. Ma c’è di più: quale norma imporrebbe a un sindacato di scegliere contro una categoria di propri iscritti? Nessuna. La rappresentanza non si esercita a compartimenti stagni: si tutela chi ti ha dato fiducia, dal primo soldato all’ultimo generale.
La piccola APCSM si vanta della «massa sindacale di migliaia di associati» ??? portata in piazza da una coalizione di cinque sigle. Il SIM prende atto della manifestazione con il rispetto dovuto a chiunque eserciti il diritto costituzionale di riunione — senza che i numeri lievitino all’improvviso.
Dopodiché ricorda che la rappresentatività sindacale nel comparto militare non si misura con le fotografie aeree delle piazze. Si misura con gli iscritti reali, certificati secondo criteri rigidi e verificabili: l’art. 1478 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) fissa la soglia al 4% della forza effettiva della Forza armata di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente. La misurazione avviene sul numero di iscritti reali — non sulle deleghe per trattenuta sindacale, che costituiscono soltanto il meccanismo tecnico di versamento del contributo, non il metro della rappresentatività. Altrimenti si rischierebbe di rappresentare «quattro amici al bar».
Il SIM è l’unico sindacato militare riconosciuto in funzione pubblica a superare questa soglia anche per l’area dirigenziale: non ha necessità di deleghe per dimostrarlo, né di piazze per compensare numeri che non ci sono. Questo è il motivo per cui siede ai tavoli contrattuali. Non è un privilegio: è la conseguenza diretta della fiducia che le donne e gli uomini in uniforme hanno riposto nella nostra organizzazione.
Vale la pena ricordare, a beneficio di chi non avesse ancora preso nota del calendario normativo, che l’art. 2257-ter, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare ha previsto un regime transitorio: la soglia è stata ridotta di 1 punto percentuale per il triennio negoziale 2025-2027. Alla fine di quel triennio — il 31 dicembre 2027 — la soglia ordinaria del 4% tornerà a piena applicazione. Chi oggi non raggiunge nemmeno la soglia ridotta, e deve compensare l’assenza di tessere vere con la forza delle piazze e dei comunicati, farà bene a guardarsi da quella data: senza la rappresentatività certificata, non ci sono tavoli, non ci sono diritti negoziali, non ci sono arretrati da diffidare.
Concludendo, il comunicato della piccola APCSM è costruito su quattro vizi fondamentali: una premessa giuridicamente sbagliata (la sentenza TAR 7613/2026 riguarda i magistrati, non la dirigenza militare); una catena causale inesistente (la firma del contratto base non «apre» nessun meccanismo per la dirigenza apicale); una promessa non mantenibile (la diffida non garantisce 16.000 euro di arretrati automatici); e una nozione di rappresentatività sindacale che ignora le norme vigenti.
Il SIM non ha firmato il rinnovo contrattuale per fare un favore a qualcuno. Lo ha fatto perché ne aveva il mandato, perché ne aveva la rappresentatività certificata dalla legge, e perché il contratto — pur migliorabile — rappresenta un passo avanti concreto per le donne e gli uomini che indossano ogni giorno la divisa.
Chi vuole costruire un sindacalismo militare autorevole e credibile ha il dovere di padroneggiare le norme che governano la materia. Presentare ai propri iscritti una ricostruzione giuridica errata non è rabbia autentica: è disinformazione.
Il SIM rimane disponibile al confronto serio, nelle sedi istituzionalmente appropriate e con il rigore che la materia impone — su tutti i temi che riguardano il benessere, la tutela economica e i diritti del personale militare, dal primo soldato all’ultimo generale. Non è una concessione: è la postura naturale di chi ha la rappresentatività per farlo.
Perché questo è il sindacalismo che il SIM ha sempre praticato: non quello delle piazze convocate per sopperire a numeri che non ci sono, non quello dei comunicati costruiti su norme lette a metà, ma quello delle trattative vinte con la forza degli iscritti certificati, la conoscenza delle fonti e la credibilità conquistata nel tempo davanti ai tavoli che contano.
Chi vuole sedersi a quei tavoli — oggi, domani o nel 2027 — sa dove trovarci.
Il Segretariato Nazionale del SIM Carabinieri
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