Skip to main content

Comunicati Nazionali, News

Operativa l’arma personale per gli Agenti di P.S. Il SIM Carabinieri: “Traguardo storico per l’autotutela del personale”

Ufficio Stampa

7 Febbraio 2026

Roma. Il Ministero dell’Interno, con la circolare prot. 0004627 del 5 febbraio 2026 (allegata), ha finalmente fornito l’attesa interpretazione autentica riguardo all’articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 9 giugno 2025, n. 80. Il provvedimento chiarisce in modo definitivo il diritto degli agenti di pubblica sicurezza di acquistare e portare fuori servizio un’arma personale diversa da quella d’ordinanza, superando le incertezze che avevano finora rallentato l’applicazione della normaSotto il profilo tecnico, il Ministero ha stabilito che la norma gode di immediata applicabilità. Nonostante la legge preveda l’emanazione di un regolamento attuativo entro un anno, il Viminale ha riconosciuto che il diritto al porto dell’arma per difesa personale è già operativo, in quanto la nuova legge ha introdotto una presunzione legale dell’esigenza di autotutela che supera la necessità di dimostrare il bisogno del porto d’armi richiesto in via ordinaria. Questa facoltà si estende a tutti gli agenti di pubblica sicurezza delle Forze di Polizia e, con specifiche limitazioni territoriali legate al proprio ente di appartenenza, anche al personale della Polizia Locale regolarmente armato e riconosciuto dal PrefettoPer quanto riguarda le procedure di acquisto e detenzione, la circolare specifica che l’operatore può acquisire l’arma comune esibendo la propria tessera personale che ne attesti lo status. Tuttavia, per garantire la necessaria tracciabilità e la sicurezza pubblica in linea con le normative europee, resta fermo l’obbligo di comunicare la materiale disponibilità dell’arma all’Autorità di pubblica sicurezza secondo le modalità previste dall’articolo 38 del TULPS, così da consentire l’inserimento del dato nello SDI interforze. Il porto fuori servizio dell’arma “privata” rimane comunque subordinato al mantenimento della qualifica: in caso di sospensione dal servizio o perdita della qualità di agente di P.S., la franchigia per il porto senza licenza viene meno. Il SIM Carabinieri  accoglie con estrema soddisfazione questo chiarimento ministeriale, che pone fine a un lungo periodo di incertezza normativa che penalizzava gli operatori impegnati quotidianamente nella difesa dello Stato e dei cittadini. “Finalmente – dichiara il Segretario Generale Antonio Serpi – si dà piena operatività a una norma da tempo legiferata e fortemente attesaIl riconoscimento della presunzione legale dell’esigenza di autotutela anche fuori dal servizio è un atto di civiltà e di rispetto verso chi indossa l’uniforme. Grazie a questa circolare, i Carabinieri e tutti gli agenti di P.S. potranno contare su strumenti di difesa personale più adeguati e facilmente occultabili, incrementando non solo la propria sicurezza ma, di riflesso, anche la capacità operativa di intervento a tutela della collettività.” Il SIM Carabinieri continuerà a vigilare affinché l’applicazione di queste direttive sia immediata e priva di ostacoli burocratici presso le Prefetture e i punti vendita autorizzati, garantendo il pieno supporto ai propri iscritti in questa fase di transizione.

DISPOSIZURGENTIMATERIADISICUREZZAPUBBLICA-L80-25N80_260206_133637

SIM CARABINIERI SEGRETERIA NAZIONALE

Condividi l'articolo

LEGGI ANCHE

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

Un modo semplice per rimanere aggiornato sulle attività nazionali
e regionali del SIM Carabinieri

Hai una domanda per il SIM Carabinieri?

Invia il tuo quesito o una segnalazione attraverso lo spazio dedicato

@ 2026 SIM CARABINIERI - Tutti i diritti riservati

SIM Carabinieri

Via Magnagrecia, 13

00183 Roma

CF 96408280582

@ 2026 SIM CARABINIERI - Tutti i diritti riservati
@ 2026 SIM CARABINIERI - Tutti i diritti riservati