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Prato, vicenda del Pronto Soccorso di Santo Stefano: garanzie di legge, presunzione di innocenza e doveri di comunicazione istituzionale

Ufficio Stampa

18 Agosto 2026

Roma. Il SIM Carabinieri rispetta pienamente l’autonomia della magistratura e non intende interferire negli accertamenti in corso sui fatti avvenuti il 17 agosto 2026 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santo Stefano di Prato.  Proprio per questo, riteniamo necessario chiedere chiarezza su due profili distinti: la correttezza dell’inquadramento giuridico attribuito alla condotta dell’agente di Polizia Penitenziaria, e il rispetto degli obblighi di comunicazione istituzionale che la legge impone alla Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica di Prato ha ritenuto di rendere pubblica una ricostruzione netta dei fatti: i filmati mostrerebbero il fermato ammanettato, all’interno di uno spazio chiuso senza vie d’uscita, mentre l’agente avrebbe esploso tre colpi di pistola. Tuttavia, l’art. 5, comma 2-bis, del D.Lgs. 106/2006 stabilisce che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita «solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico» e che «le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili». L’art. 5, comma 3-ter, D.Lgs. 106/2006 vieta espressamente di «assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza». L’art. 27, comma 2, della Costituzione garantisce che «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Questa garanzia non opera soltanto in sede processuale: vincola anche le modalità con cui gli organi dello Stato comunicano pubblicamente le vicende processuali.  Il SIM Carabinieri sarebbe lieto di sapere se nel rendere pubblica la ricostruzione, si sia tenuto conto anche degli elementi che potrebbero assumere rilievo favorevole per l’agente, in conformità agli obblighi di completezza e proporzionalità imposti dalla legge:

  • l’utilizzo di un estintore come arma da parte del fermato;
  • l’aggressione fisica agli agenti di scorta;
  • le lesioni riportate dagli agenti (frattura alla mano con trenta giorni di prognosi per un collega; lesioni guaribili in dieci giorni per un secondo agente, secondo quanto denunciato dal SAPPE);
  • la configurazione spaziale della zona al momento dei fatti, inclusa l’eventuale accessibilità all’esterno attraverso l’area ambulanze;
  • la sequenza degli ordini impartiti prima degli spari;
  • la natura dei primi colpi esplosi (avvertimento o meno).

La legge prevede una tutela specifica per gli appartenenti alle forze dell’ordine chiamati ad operare in situazioni di rischio. L’art. 335, comma 1-bis.1, del Codice di procedura penale — pienamente vigente alla data dei fatti — stabilisce: «Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.» L’art. 335-quinquies c.p.p. assicura all’annotato le stesse garanzie riconosciute all’indagato e fissa termini stringenti: il PM deve assumere le proprie determinazioni in ordine all’archiviazione entro trenta giorni (in assenza di ulteriori accertamenti) o entro centoventi giorni più ulteriori trenta (in presenza di accertamenti). La procedura è denominata nella prassi degli uffici giudiziari «Modello 45-bis».  La scriminante rilevante nel caso concreto è l’uso legittimo delle armi ex art. 53 del Codice Penale, che esclude la punibilità del pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso delle armi quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità. La Corte di Cassazione ha elaborato tre condizioni cumulative per la sua applicazione: assenza di altro mezzo possibile, utilizzo del mezzo meno lesivo, graduazione proporzionata al caso concreto. Sarebbe importante sapere se:

  • se l’annotazione in separato modello ex art. 335, comma 1-bis.1, c.p.p. sia stata valutata;
  • quali elementi abbiano eventualmente escluso la «evidenza» della causa di giustificazione nella fase di prima iscrizione;
  • se siano stati considerati, in questa valutazione, i fatti precedenti agli spari (aggressione, uso dell’estintore, lesioni ai colleghi, situazione di estrema concitazione).

Il SIM Carabinieri non intende anticipare alcun giudizio sulla fattispecie penale applicabile. Tuttavia, ritiene doveroso evidenziare un profilo tecnico-giuridico di primaria rilevanza.  La Corte di Cassazione, in una linea giurisprudenziale consolidata dalle Sezioni Unite n. 748/1993 e ribadita fino alle pronunce più recenti (Sez. 1, n. 37861/2024; Sez. 1, n. 5806/2025), ha affermato che il dolo eventuale è pacificamente incompatibile con il delitto tentato. Conseguentemente, il tentato omicidio volontario richiede necessariamente la prova del dolo diretto — intenzionale o alternativo — vale a dire la volontà dell’agente di cagionare la morte come scopo o come conseguenza altamente probabile e accettata della propria condotta.  La Cassazione (Sez. 6, n. 47152/2022; Sez. 1, n. 39703/2024) ha precisato che non è sufficiente desumere il dolo diretto dalla pericolosità della condotta o dalla mera accettazione del rischio: occorre dimostrare la «consapevole e ponderata adesione psichica all’evento». In situazioni connotate da estrema concitazione, violenza subita e lasso di tempo assai ridotto — quale quella descritta nel comunicato della Procura — la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente riconosciuto la fattispecie dell’eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi (artt. 53 + 55 c.p.) o dell’omicidio colposo, escludendo il dolo diretto all’evento morte (cfr. Cass. Sez. 4, n. 48404/2015; Cass. Sez. 1, n. 18890/2019). Non chiediamo alla Procura di iscrivere il reato in un modo piuttosto che in un altro: questo è compito esclusivo del pubblico ministero. Chiediamo che la comunicazione pubblica non lasci intendere, prima ancora del dibattimento, che la qualificazione più grave sia quella destinata a prevalere, in spregio alla presunzione di innocenza garantita dall’art. 27, comma 2, della Costituzione. Esiste una contraddizione strutturale nel modo in cui il dolo viene accertato in vicende come quella di Prato, e il SIM Carabinieri ritiene doveroso denunciarla con precisione giuridica. Quando un soggetto aggredisce fisicamente un operatore delle forze dell’ordine — colpendolo con un estintore, causandogli la frattura di una mano — la giurisprudenza di legittimità non esita a qualificare quella condotta come dolosa. La Cassazione ha affermato che nelle lesioni inferte a un pubblico ufficiale il «giudizio di volontarietà» è «plausibile» in forza delle sole modalità esecutive, senza che le giustificazioni difensive dell’aggressore possano intaccare quella qualificazione (Cass. Pen. Sez. 7, n. 30363/2020). Il dolo dell’aggressore è desunto direttamente dall’azione. La medesima Cassazione non ha difficoltà a qualificare come tentato omicidio con dolo diretto alternativo la condotta del soggetto che, nel tentativo di fuggire, usa la propria automobile come ariete contro gli agenti: la direzione intenzionale del veicolo, il rischio oggettivo per la vita degli operanti, la coscienza di quell’azione sono ritenuti sufficienti a integrare l’animus necandi (Cass. Pen. Sez. 1, n. 26460/2025; Sez. 1, n. 24122/2024). La prova del dolo è estratta dalle modalità dell’azione, senza che l’assenza di un proposito omicidiario dichiarato possa escluderla. Il meccanismo si inverte radicalmente quando ad agire è l’operatore di polizia. In quel caso, la stessa logica — condotta intenzionale, azione diretta, esito potenzialmente letale — non è più sufficiente. Si richiede la prova di un dolo diretto che, secondo la stessa Cassazione (Cass. Sez. 1, n. 37861/2024; Sez. 1, n. 5806/2025), deve essere nettamente distinto dal dolo eventuale, incompatibile con il tentativo. Si esige la dimostrazione di una «consapevole e ponderata adesione psichica all’evento» (Cass. Sez. 6, n. 47152/2022), di una scelta deliberata, non di una mera accettazione del rischio. Questa asimmetria non è accidentale: è il prodotto fisiologico di un sistema che tratta giustamente in modo diverso chi esercita la forza come prerogativa istituzionale. Ma ciò rende ancora più evidente la sproporzione nella vicenda di Prato: a chi ha aggredito gli agenti causando lesioni gravi, il sistema imputa con relativa facilità la volontà lesiva; all’agente che ha risposto — in pochi secondi, in un ambiente caotico, dopo aver subito un’aggressione — si applica il più elevato standard probatorio del dolo diretto. Il SIM Carabinieri non contesta che questo standard esista: è giusto che esista. Contesta che, nel comunicare pubblicamente la vicenda, non sia stato spiegato che raggiungere quella prova in condizioni di estrema concitazione è giuridicamente arduo al punto da rendere l’imputazione di tentato omicidio volontario la più difficile da sostenere tra le qualificazioni astrattamente configurabili. Comunicare solo la parte dell’accusa, senza illustrare l’elevatissimo onere che quella accusa comporta, lede la presunzione di innocenza.  Vi è un profilo ulteriore che il SIM Carabinieri ritiene necessario sollevare con tutta chiarezza. Il meccanismo dell’art. 335, comma 1-bis.1, c.p.p. non è una mera facoltà procedurale: è una norma che attribuisce al pubblico ministero una valutazione cognitiva preventiva sulla causa di giustificazione. Quando il PM decide di iscrivere il fatto nel registro ordinario ex art. 335, comma 1-bis, c.p.p. — anziché nel registro separato ex comma 1-bis.1 — ha già compiuto, anche implicitamente, quella valutazione: ha ritenuto che non «appaia evidente» la presenza di una causa di giustificazione. Il requisito normativo è la evidenza della scriminante — non la sua mera ipotizzabilità, non il suo accertamento definitivo — e la sua assenza, accertata o semplicemente ritenuta dal PM, è già contenuta nella scelta di iscrizione.  Questo produce un paradosso giuridicamente insostenibile nella vicenda di Prato. La Procura ha iscritto il fatto nel registro ordinario — compiendo, anche tacitamente, una valutazione negativa sull’evidenza della scriminante — e ha poi scelto di comunicare pubblicamente la ricostruzione più sfavorevole all’agente: soggetto ammanettato, spazio chiuso, tre colpi esplosi. Ma non ha fornito alcuna spiegazione pubblica degli elementi che hanno portato a escludere l’evidenza della causa di giustificazione. Il risultato è che la comunicazione veicola, nell’unico senso percepibile dall’opinione pubblica, un giudizio anticipato di colpevolezza: il PM ha già valutato che la scriminante non è evidente, e lo ha fatto sapere — non con parole — ma con la scelta dello strumento di iscrizione. È significativo che l’art. 335-bis c.p.p. stabilisca espressamente che «la mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa». Il legislatore ha avvertito la necessità di proteggere l’iscritto da conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sola iscrizione — segno che il potenziale lesivo della scelta del registro è reale e riconosciuto. Eppure, la comunicazione pubblica selettiva che ne è seguita ha prodotto esattamente quell’effetto pregiudizievole che la norma intende scongiurare: la consegna dell’agente all’opinione pubblica come presunto autore di un tentato omicidio, senza che vengano illustrati né il contesto né le ragioni per cui la scriminante è stata esclusa a priori.  Il SIM Carabinieri non chiede che la Procura riveli atti coperti da segreto investigativo, né che anticipi valutazioni di merito che spettano al giudice. Chiede qualcosa di più semplice e di più doveroso: coerenza tra la scelta di iscrizione e la comunicazione pubblica. Se la Procura ha ritenuto che la causa di giustificazione non fosse evidente, spieghi pubblicamente — nei limiti del consentito — su quali elementi ha fondato quella valutazione, così da consentire all’opinione pubblica di formarsi un giudizio completo. Se invece quegli elementi non possono essere comunicati, allora non possono esserlo neanche quelli accusatori: il silenzio investigativo deve essere uniforme, non selettivo. L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 106/2006 attribuisce al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello il compito di verificare «il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo», nonché dei doveri di comunicazione esterna di cui all’art. 5 del medesimo decreto.

Il SIM Carabinieri auspica che la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Firenze eserciti le proprie funzioni di vigilanza al fine di verificare:

  • se l’annotazione in separato modello ex art. 335, comma 1-bis.1, c.p.p. sia stata effettivamente valutata dalla Procura della Repubblica di Prato;
  • quali elementi abbiano determinato l’eventuale esclusione di tale annotazione;
  • se siano stati considerati, nella valutazione dell’iscrizione, tutti i fatti precedenti agli spari rilevanti ai fini dell’art. 53 c.p.;
  • se la comunicazione pubblica della Procura abbia rappresentato la vicenda in modo completo, equilibrato e conforme agli obblighi di cui all’art. 5, commi 2-bis e 3-ter, D.Lgs. 106/2006.

Il SIM Carabinieri non chiede impunità né sentenze anticipate a favore dell’agente. Chiede che vengano rispettate le regole dello Stato di diritto. La presunzione di innocenza non vale a corrente alternata. Se si sceglie il silenzio investigativo, quel silenzio deve valere per tutti gli elementi della vicenda. Se si sceglie la comunicazione pubblica, essa deve essere completa, proporzionata e rispettosa delle garanzie di legge, come impone l’art. 5, comma 2-bis, del D.Lgs. 106/2006.  Un appartenente alle Forze dell’ordine non può essere consegnato all’opinione pubblica come autore di un tentato omicidio sulla base di una ricostruzione parziale, mentre restano senza risposta domande decisive sul contesto operativo, sull’aggressione subita, sui colleghi feriti e sull’eventuale causa di giustificazione.

Chi serve lo Stato ha diritto alla verità completa, alle garanzie previste dalla legge e a non essere lasciato solo.

SIM CARABINIERI SEGRETERIA GENERALE

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