1) di essere madre di soli due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo), di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni;
2) di essere madre di tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo), di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.
3) di essere una lavoratrice madre dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o di essere una lavoratrice autonoma iscritta alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, o di essere iscritta a una cassa professionale, comprese le casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 e la Gestione separata. Le lavoratrici madri con tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente devono altresì dichiarare di non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato vigente nei mesi di richiesta del Nuovo bonus mamme;
4) che la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative al 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.
Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025. Se la lavoratrice possiede il requisito lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli. Se questo requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai fine della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale. Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro. Per quanto riguarda le attività di lavoro, l’Inps, nella circolare in premessa, che si allega in calce, fa alcuni esempi sui mesi di spettanza.