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DDL SICUREZZA, IL SIM CARABINIERI: «ACCESSO INTERFORZE A TUTTE LE BANCHE DATI. CHI SVOLGE FINO AL 75% DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA NON PUÒ ESSERE L’ULTIMO A CONOSCERE LE INFORMAZIONI»

Ufficio Stampa

21 Agosto 2026

Alloggiati Web, autonoleggi, targhe e transiti, anagrafe nazionale, dati ferroviari, rapporti finanziari, sistemi nazionali ed europei sull’immigrazione: dove il circuito interforze funziona la sicurezza funziona. Dove ogni piattaforma resta un compartimento separato, i ritardi mettono a rischio la tempestività degli interventi e la sicurezza dei cittadini

Roma.  Se il Governo vuole veramente il coordinamento delle Forze di polizia e tiene davvero alla sicurezza del Paese, deve partire da qui: dall’uso delle banche dati. Il DDL Sicurezza S. 1990 deve diventare l’occasione per superare definitivamente le disparità esistenti nell’accesso alle banche dati utilizzate per la prevenzione e la repressione dei reati. Il SIM Carabinieri chiede l’introduzione di un principio generale: tutte le Forze di polizia indicate dall’articolo 16 della legge n. 121 del 1981 devono poter accedere direttamente, o mediante collegamenti federati, a tutte le banche dati necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. Non parliamo di un sistema soltanto: parliamo dell’intero patrimonio informativo della sicurezza. Alloggiati Web, il sistema CaRGOS sui veicoli a noleggio, il Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti, le informazioni sul traffico ferroviario di passeggeri e merci, l’anagrafe dei rapporti finanziari, i sistemi nazionali ed europei sull’identificazione, il soggiorno e la posizione degli stranieri irregolarmente presenti. Non chiediamo consultazioni indiscriminate. Chiediamo accessi individuali, profilati, motivati e tracciati, attribuiti in base alla funzione esercitata, alla competenza territoriale o investigativa e all’effettiva necessità operativa. In numerosi territori i bilanci operativi attestano che i Carabinieri procedono per circa il 75% dei delitti denunciati. È la conseguenza della capillarità dell’Arma, presente attraverso Stazioni, Tenenze, Compagnie, Comandi provinciali, pattuglie e reparti investigativi: oltre 4.500 Comandi Stazione distribuiti sull’intero territorio nazionale. In migliaia di comuni la Stazione dei Carabinieri rappresenta il primo e, in molti casi, l’unico presidio permanente dello Stato. I Carabinieri ricevono denunce, intervengono nelle emergenze, identificano persone, ricercano soggetti pericolosi, eseguono provvedimenti dell’autorità giudiziaria, contrastano la criminalità organizzata, il terrorismo, i reati predatori, la violenza di genere, il traffico di sostanze stupefacenti e il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Chi sostiene una quota così rilevante dell’attività operativa non può essere costretto a dipendere da un’altra amministrazione per conoscere un’informazione necessaria a intervenire.

L’attuale frammentazione delle banche dati non è soltanto un problema amministrativo. Incide direttamente sui tempi degli interventi e sulla sicurezza dei cittadini. Quando una pattuglia deve identificare una persona, verificare gli spostamenti di un ricercato, controllare un veicolo a noleggio, accertare la presenza di un soggetto in una struttura ricettiva o ricostruire la disponibilità economica di un’organizzazione criminale, ogni passaggio intermedio determina un ritardo: contattare un altro ufficio, formalizzare la richiesta, attendere che un operatore abilitato interroghi il sistema, ricevere la risposta. Nel frattempo una persona ricercata può allontanarsi, un veicolo può ripartire, un soggetto pericoloso può sottrarsi agli accertamenti e una situazione apparentemente ordinaria può trasformarsi in un rischio per gli operatori e per i cittadini. Nella sicurezza anche pochi minuti possono fare la differenza. Al Carabiniere viene chiesto di decidere e intervenire immediatamente. Le informazioni indispensabili devono essere disponibili con la stessa immediatezza.

Il modello non va inventato: esiste già e dà buona prova di sé. Il CED interforze e lo SDI, previsti dagli articoli 8 e seguenti della legge 121/1981, servono ogni giorno tutte le Forze di polizia, con il Sistema d’informazione Schengen consultato contestualmente a ogni interrogazione. La Banca dati nazionale del DNA (legge 85/2009) è alimentata e consultata da Polizia scientifica, RIS dell’Arma e Guardia di Finanza. L’Unità di informazione sui passeggeri che gestisce i dati PNR del trasporto aereo (d.lgs. 53/2018) è composta da personale di tutte le Forze di polizia. Il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, che gestisce i canali Interpol, Europol e SIRENE, è a composizione interforze. E dal 2024 anche l’accesso all’ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente, avviene per tutte le Forze di polizia attraverso il CED, superando anni di richieste frammentate alle anagrafi comunali. Quando lo Stato ha voluto, il sistema interforze lo ha costruito, con le garanzie richieste dal Garante per la protezione dei dati personali. Non esiste dunque alcuna ragione tecnica o giuridica per cui altri sistemi debbano restare compartimenti riservati a una sola amministrazione.

La disciplina vigente — articolo 109 del TULPS e decreti ministeriali del 7 gennaio 2013 e del 16 settembre 2021 — fa confluire le schedine alloggiati nel Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con accesso riservato al personale autorizzato delle questure competenti. L’Arma dei Carabinieri, pur esercitando le medesime funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, non dispone di un accesso diretto equivalente. Un Comando Stazione o un reparto investigativo impegnato nella ricerca urgente di una persona deve rivolgersi alla Questura. Questo passaggio allunga inevitabilmente i tempi, soprattutto nelle ore notturne, nei piccoli comuni, nelle aree isolate e nelle situazioni in cui è necessario intervenire senza ritardo. E qui va detta con chiarezza una cosa che il dibattito pubblico ignora: questa esclusione non è imposta dalla protezione dei dati personali. Nel parere n. 300 dell’8 luglio 2021 il Garante non ha disposto l’estensione dell’accesso alle altre Forze di polizia, ma non ha neppure indicato alcuna ragione di privacy che imponesse l’esclusività a favore della Polizia di Stato. Al contrario, ha riconosciuto espressamente che i dati alloggiati «si rilevano utili sia per assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, sia per prevenire e reprimere fenomeni criminali» e che rivestono «una intrinseca rilevanza non solo per le attività di prevenzione generale dei reati, ma per più articolati fini operativi di polizia». L’esclusione dell’Arma deriva quindi dalla scelta regolamentare compiuta dal Ministero dell’interno nel decreto, non da un divieto del Garante. L’ostacolo non è la protezione dei dati: è l’attuale configurazione normativa e organizzativa. Un’estensione è possibile, purché disciplinata — come chiediamo — con autorizzazioni nominative, profili differenziati, tracciamento degli accessi e adeguate misure di sicurezza. Basta volerlo scrivere nella legge. La piattaforma può continuare a essere gestita tecnicamente dal Centro elettronico nazionale e il titolare del trattamento può rimanere il Dipartimento della pubblica sicurezza. La gestione tecnica, tuttavia, non può trasformarsi in un’esclusività operativa. Il SIM Carabinieri chiede l’accesso diretto ad Alloggiati Web per il personale autorizzato dell’Arma, con profili differenziati per controllo territoriale, ricerca di persone e attività investigativa.

La normativa sugli autonoleggi senza conducente — articolo 17 del decreto-legge 113/2018, rafforzato dal decreto-legge 48/2025 — impone agli esercenti di comunicare attraverso CaRGOS i dati identificativi del cliente prima della consegna del veicolo. Dal 2025 le finalità sono state estese dalla prevenzione del terrorismo ai gravi delitti richiamati dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e la comunicazione comprende anche targa, numero di telaio, mutamenti della proprietà e contratti di subnoleggio. CaRGOS sottopone i dati a un raffronto automatico con il CED interforze. Ma la piattaforma è gestita dalla sola Polizia di Stato e le regole di smistamento delle allerte non sono trasparenti. Quando emerge una situazione rilevante, l’allerta e le informazioni necessarie devono essere trasmesse immediatamente e per canale diretto al comando territorialmente o investigativamente competente, compresi i Comandi dell’Arma. Non è sufficiente che l’informazione sia presente in un sistema: deve arrivare in tempo utile a chi ha la responsabilità di effettuare il controllo.

Il Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT) raccoglie presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato i transiti rilevati dai varchi di lettura targhe — comprese migliaia di telecamere comunali che vi conferiscono i dati — e li incrocia automaticamente con le liste dei veicoli rubati, non assicurati e non revisionati. Sulla carta l’accesso è dichiarato interforze. Nella pratica quotidiana, la piena e paritaria operatività per i reparti dell’Arma — sale operative, aliquote radiomobili, reparti investigativi — deve essere garantita, documentata e verificabile. Il SIM Carabinieri chiede che il DDL Sicurezza dia allo SCNTT una base normativa primaria che ne sancisca espressamente la natura interforze, con profili di accesso uniformi per tutte le Forze di polizia. Chi insegue un veicolo segnalato non può dipendere dalla cortesia di un’altra sala operativa per sapere dove è transitato.

Il DDL S. 1990 prevede che le Forze di polizia possano stipulare convenzioni con le società che gestiscono la rete e il traffico ferroviario per accedere, anche in modalità federata, alle informazioni sui passeggeri e sulle merci. Per il SIM Carabinieri non è sufficiente riconoscere una possibilità futura: l’accesso deve essere attribuito direttamente dalla legge ed essere garantito all’Arma fin dalla sua entrata in vigore. Le successive convenzioni devono disciplinare esclusivamente le modalità tecniche, la sicurezza dei collegamenti e i profili autorizzativi: non possono diventare una condizione per l’esercizio del diritto di accesso né giustificare ulteriori rinvii. Le società ferroviarie devono essere obbligate ad attivare i collegamenti entro trenta giorni; nelle more, il Dipartimento della pubblica sicurezza deve istituire una procedura nazionale provvisoria, operativa ventiquattro ore su ventiquattro.I Carabinieri operano nelle stazioni, sui treni e nei territori attraversati da 16.909 chilometri di rete in esercizio e circa 2.200 stazioni con servizio viaggiatori. Non è accettabile che debbano attendere l’intermediazione di altri uffici per verificare se una persona ricercata abbia acquistato un biglietto, effettuato un viaggio o utilizzato una determinata tratta.

L’anagrafe dei rapporti finanziari (articolo 7 del d.P.R. 605/1973 e articolo 11 del decreto-legge 201/2011) censisce conti, rapporti e operazioni presso tutti gli intermediari. Oggi vi accede in via ordinaria la Guardia di Finanza; la Polizia di Stato dispone di un accesso limitato a specifici uffici centrali e investigativi sulla base di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate; per l’Arma dei Carabinieri non esiste un canale di accesso diretto generalizzato, nonostante i suoi reparti investigativi conducano quotidianamente indagini patrimoniali contro la criminalità organizzata. Il decreto legislativo 186/2021, in attuazione della direttiva europea 2019/1153, ha già aperto la strada all’uso delle informazioni finanziarie nelle indagini penali. Il DDL Sicurezza deve completare il percorso: accesso omogeneo per le autorità investigative di tutte le Forze di polizia, con le stesse garanzie e gli stessi controlli. Le mafie si inseguono sui capitali: non si può inseguirle a velocità diverse a seconda del colore dell’uniforme.

Non esiste un’unica banca dati degli stranieri irregolari. Le informazioni sono distribuite tra sistemi nazionali ed europei relativi a:

  • identificazione, fotosegnalamento, impronte digitali e dati biometrici (AFIS);
  • generalità e alias utilizzati;
  • ingresso e permanenza sul territorio nazionale (dal 2025 anche il sistema europeo EES di ingressi e uscite);
  • documenti dichiarati o esibiti, permessi e titoli di soggiorno;
  • domande di protezione internazionale (Eurodac);
  • provvedimenti di espulsione o allontanamento e ordini di lasciare il territorio (segnalazioni SIS sui rimpatri);
  • rimpatri e trattenimenti;
  • segnalazioni nazionali ed europee e precedenti controlli di polizia.

L’Europa sta unificando: il sistema EES è operativo dall’ottobre 2025 e a pieno regime dall’aprile 2026; il portale di ricerca europeo (ESP) e l’archivio comune di identità (CIR), previsti dai regolamenti sull’interoperabilità 2019/817 e 2019/818, sono in esercizio dal giugno 2026; l’ETIAS è atteso entro la fine dell’anno. Sarebbe paradossale che le banche dati europee diventino interoperabili tra ventisette Stati mentre in Italia restano compartimenti separati tra Forze di polizia dello stesso Stato.

L’operatore che incontra concretamente la persona sul territorio deve poter sapere immediatamente, nei limiti consentiti dalla legge, se sia stata identificata con altre generalità, abbia utilizzato alias, risulti fotosegnalata, sia destinataria di un’espulsione o di una segnalazione, o debba essere sottoposta a particolari adempimenti. Chi incontra la persona non può essere l’ultimo a conoscerne la posizione.

Il SIM Carabinieri chiede che il DDL Sicurezza preveda:

  1. un principio generale di accesso diretto o federato delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 121/1981 a tutte le banche dati di interesse operativo;
  2. l’estensione di Alloggiati Web al personale autorizzato dell’Arma;
  3. l’immediata trasmissione delle allerte CaRGOS al comando territorialmente o investigativamente competente;
  4. una base normativa primaria per lo SCNTT che ne sancisca la natura interforze con profili di accesso uniformi;
  5. l’accesso immediato dell’Arma alle informazioni ferroviarie, senza attendere future convenzioni;
  6. l’accesso omogeneo delle autorità investigative di tutte le Forze di polizia all’anagrafe dei rapporti finanziari e all’anagrafe nazionale dei residenti;
  7. l’interoperabilità piena con i sistemi nazionali ed europei su identificazione e posizione degli stranieri irregolarmente presenti (SIS, EES, Eurodac, VIS, ETIAS);
  8. profili individuali differenziati in base alla funzione e al reparto;
  9. autenticazione forte, divieto di condivisione delle credenziali e indicazione obbligatoria della finalità di ogni interrogazione;
  10. registrazione automatica e controllo periodico degli accessi, sotto la vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali;
  11. formazione, assistenza tecnica e tutela del personale autorizzato, anche sul piano disciplinare, con criteri uniformi tra le Forze di polizia.

«Non chiediamo banche dati senza regole – dichiara il Segretario Generale Antonio Serpi – chiediamo regole uguali per chi svolge le stesse funzioni e assume le stesse responsabilità. Dove il circuito interforze esiste — lo SDI, la banca dati del DNA, i dati dei passeggeri aerei — il sistema funziona e nessuno si è mai fatto male. Dove non esiste, si perdono minuti che possono costare un’indagine o una vita. Nessuno si nasconda dietro la privacy: sugli alloggiati il Garante non ha mai vietato l’accesso delle altre Forze di polizia, e ha anzi riconosciuto la rilevanza di quei dati per i fini operativi di polizia. L’esclusione dell’Arma è una scelta organizzativa del Ministero. E ciò che una scelta ha creato, una norma può correggere. Se in numerosi territori i Carabinieri procedono per circa il 75% dei delitti denunciati, non possono essere costretti ad attendere un’altra amministrazione per acquisire un’informazione indispensabile. Un Governo che si chiami tale verifica se il sistema sicurezza può e deve essere migliorato attraverso un vero coordinamento: non lo dà per scontato, non lo rinvia, non lo delega alle convenzioni. Il DDL S. 1990 è l’occasione per scrivere una volta per tutte che le banche dati della sicurezza appartengono allo Stato, non alla Forza che le gestisce.»

Il DDL Sicurezza deve affermare un principio chiaro: la titolarità tecnica di una piattaforma non attribuisce alla Forza che la gestisce l’esclusività operativa delle informazioni.

Le banche dati della sicurezza appartengono allo Stato e devono essere messe a disposizione, con tutte le necessarie garanzie, di chi ha il dovere di proteggere i cittadini. Ogni informazione ricevuta in ritardo può diventare un’occasione persa, un’indagine compromessa e un rischio concreto per la collettività.

SIM Carabinieri Segreteria Generale

 

 

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