19 Aprile 2024
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Vittoria! La Corte costituzionale dà ragione agli psicologi militari

Entriamo finalmente nel “rinascimento culturale” di questa professione per anni ostracizzata dalle nostre amministrazioni!
La CORTE COSTITUZIONALE oggi infatti dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.”

L’avvocatura dello stato in sede di discussione ha tentato di difendere tale norma sostenendo falsamente, tra l’altro che “gli psicologi, in ambito militare, esercitano funzioni di assistenza clinica e terapeutica in casi molto limitati, essendo deputati per lo più al reclutamento e alla formazione del personale, ovvero all’attività investigativa.” Sappiamo bene che invece l’attività clinica è la principale attività degli psicologi militari. Anche nell’Arma dei Carabinieri questo è riscontrabile dal numero di psicologi presenti nei nuclei di psicologia (poco più di 20) a fronte di quelli preposti alla selezione (5) o alle attività investigative (2)!

Oggi la Corte Costituzionale, con questa sentenza, segna il passaggio ad una nuova era e, prima di tutto, il riconoscimento della professione dello psicologo militare, dando a questo ruolo pari dignità rispetto a quello del medico militare e permettendo a tutti i professionisti del settore di poter esercitare la professione anche fuori dalle nostre amministrazioni (al pari dei medici), e questo a vantaggio delle stesse amministrazioni. “Anche per gli psicologi, come per i medici appartenenti alle Forze armate, l’esercizio dell’attività libero professionale soddisferebbe una pluralità di interessi: quello della comunità civile, che può avvalersi di specifiche professionalità maturate in ambito militare, quello dell’amministrazione militare, che può giovarsi di personale di variegata esperienza, quello dell’ordinamento generale, che attuerebbe modelli integrati di assistenza tra strutture sanitarie civili e militari, quello «del professionista che può affiancare […] l’attività libero professionale a quella del pubblico impiego, arricchendo il proprio bagaglio di esperienza.”

Un grande giorno da ricordare. Un grande cambiamento. Reso possibile da tutti coloro che in questi anni hanno sempre avuto il coraggio di portare avanti le loro visioni.
Siamo con voi.

 

Di seguito il link per leggere l’intera sentenza

https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

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