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Militari, la pensione privilegiata si può cumulare con lo stipendio

Ufficio Stampa

12 Marzo 2022

L’orientamento della Corte dei Conti è quello di riconoscere la cumulabilità della prestazione con lo stipendio a seguito di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

Alla domanda se è possibile per i Carabinieri e gli appartenenti ai ruoli del personale militare cumulare la pensione privilegiata a seguito del transito nei ruoli del personale civile possiamo rispondere positivamente. Il problema sorge ogni qual volta venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di una infermità a cui fa seguito un giudizio di inidoneità al servizio militare in modo permanente da parte della competente C.M.O.
Il militare può transitare così nei corrispondenti ruoli del personale civile del Ministero della Difesa con la potenziale attribuzione sia della pensione privilegiata sia del trattamento economico in relazione al nuovo incarico. Per il personale militare, infatti, la concessione della pensione privilegiata è indipendente dall’inabilità al servizio in quanto è sufficiente che le lesioni o le infermità vengano accertate come dipendenti da causa di servizio (art 67 DPR n. 1092/1973). Per cui, in relazione della gravità delle patologie, è possibile il reimpiego.

Con la sentenza della Corte dei Conti a sezioni riunite nella massima n. 21/M/1998 si è confermato il principio per cui è applicabile a queste fattispecie l’articolo 139 del DPR n. 1092/1973 secondo cui “la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all’assegno anzidetti” e non già l’art. 133 dello stesso d.p.r. che, invece, nega il cumulo tra stipendio e pensione ordinaria quando il nuovo rapporto di lavoro costituisca una “derivazione, continuazione o rinnovo” del precedente servizio militare.

Per la pensione privilegiata, conseguita per infermità o lesioni contratte per causa di servizio, l’articolo 139 del DPR n. 1092/1973 riserva un trattamento più favorevole con il cumulo allo stipendio (o altro trattamento pensionistico): l’unico requisito è che lo stipendio sia connesso ad un rapporto di servizio “diverso” da quello che ha dato origine al trattamento pensionistico privilegiato; d’altro canto, non esiste alcun espresso richiamo alla necessità di “derivazione”, “continuazione” o “rinnovo” del precedente rapporto di lavoro previsto per il cumulo della pensione ordinaria, e neanche al divieto per le ipotesi tassativamente previste all’art. 133. Naturalmente è indubbia la “diversità” tra il servizio svolto nei ruoli del personale militare e quello di dipendente quale dipendente civile sia per il diverso status, sia alla qualifica rivestita. Sostanzialmente, le due norme riguardano ambiti del tutto diversi.

Pertanto, i Carabinieri dichiarati inidonei al servizio, ben possono auspicare il cumulo con il nuovo trattamento stipendiale connesso al lavoro nei ruoli civili.

AVV. MARIO LAZZARI   
Studio Legale Lazzari & Partners

 

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