18 Aprile 2024
EditorialiNews

Quota 100 e TFS: cosa c’è da sapere.

Roma – In arrivo il decreto per l’attuazione dell’anticipo TFS/TFR, così come previsto dal D.L 4/2019 “Quota 100” ed anticipato nei giorni scorsi dal ministro della Funzione Pubblica, Giulia Bongiorno. Si attende il parere del Consiglio di Stato, del garante privacy, dell’ AGCM e l’accordo quadro tra il Ministero e l’ABI circa la concessione del prestito e del relativo tasso di interesse. Ma cosa c’è da sapere?

Differenza tra TFS e TFR?

TFR -Trattamento di Fine Rapporto, o liquidazione – è quella parte di retribuzione dei lavoratori dipendenti (assunti a tempo determinato dopo il 30 maggio o indeterminato dopo il 1 gennaio 2001) che, mensilmente, viene accantonata dal datore di lavoro per essere poi liquidata alla cessazione del rapporto lavorativo. Quanto liquidato ai dipendenti pubblici con il TFR è determinato dall’accantonamento di una quota del 6,91% di retribuzione utile annua e dalle relative rivalutazioni. Sulle quote così accantonate, fatta eccezione per quella maturata in corso d’anno, viene effettuata al 31 dicembre di ogni anno la rivalutazione ISTAT, applicando un tasso costituito da una misura fissa pari all’1,5% e una variabile pari al 75% dell’aumento rispetto al mese di dicembre precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT.

TFS – Trattamento di Fine Servizio – indennità corrisposta ai dipendenti pubblici statali assunti a tempo indeterminato entro il 30 dicembre 2000 nonché, a prescindere dalla data di assunzione, per alcune categorie come: Forze di Polizia ad ordinamento Militare e Civile, Magistrati, Avvocati e Procuratori dello Stato ed il personale della carriera Diplomatica e Prefettizia, alla fine del rapporto di lavoro.

Le prestazioni erogate sono:
Indennità premio di servizio: corrisposta ai lavoratori degli enti locali e sanità, calcolata come 1/15 dell’80% della base retributiva annua utile spettante all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per gli anni di servizio posseduti alla data di cessazione del rapporto lavorativo;
Indennità di anzianità: erogata nei confronti dei lavoratori del cd. “parastato”, ovvero dei dipendenti di enti pubblici non economici. La misura è pari ad 1/12 per ogni anno di servizio al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Indennità di buonuscita: corrisposta nei confronti dei lavoratori civili e militari dello Stato che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione.

Come viene calcolato il TFS?

L’importo del TFS, si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione contributiva annua utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non viene considerata. Il calcolo, pertanto, ha carattere “retributivo“, ossia il suo ammontare è commisurato all’ultimo stipendio percepito, il quale, naturalmente dipende dal grado rivestito nell’ultimo giorno di servizio. Il predetto importo, pertanto, sarà più favorevole in caso di sviluppo verticale della carriera. Tra i risvolti negativi si evidenzia l’impossibilità di richiedere un anticipo sulle somme maturate e, dal 2011, il differimento del pagamento, ritenuto lecito dalla Corte Costituzionale con sentenza dello scorso aprile, che consente allo Stato la possibilità di pagare la buonuscita con un impatto più “leggero” sui bilanci pubblici.

Per i congedati dell’Arma quali sono le diverse casistiche?

Deceduti e Riformati per inabilità (incompatibilità con il proseguimento della carriera militare): in questi casi la tempistica massima con cui l’amministrazione liquida quanto dovuto è di 105 giorni.

Cessazione a domanda: per il personale che sceglie questo tipo di cessazione dal lavoro, la liquidazione avviene dopo 24 mesi, per coloro che hanno raggiunto una quota minima pari a 35 anni di contributi versati e 57 anni di età.

Cessazione per raggiunti limiti di età o avere 40 anni di contribuzione: il limite di età ordinamentale per la stragrande maggioranza dei Carabinieri, è di 60 anni (sempre che si sia raggiunta una anzianità contributiva minima di 35 anni e i 57 anni d’età). In tal caso, la liquidazione avviene non prima di dodici mesi. Per un ammontare del TFS superiore ai 50 mila euro, nel primo anno verranno liquidati i primi cinquantamila e, nel secondo anno, verrà versata la quota eccedente. Per importi superiori ai 100 mila euro la liquidazione avverrà in tre anni.

Ad oggi l’Arma dei Carabinieri ha in vigore una convenzione bancaria per cui, i militari in pensione, possono richiedere un anticipo sulla liquidazione del TFS per importi superiori a 50 mila euro, prima che sia decorsa la tempistica stabilita dalla legge, pagando come contropartita un interesse dell’1% alla banca erogante.

Per quello che riguarda “Quota 100″, non essendo ancora definito il decreto d’attuazione, possiamo solamente immaginare, anticipare quali siano i risvolti positivi. Ossia che, pur trattandosi di una “cessione del credito“, tra l’interessato-pensionato e l’istituto di credito si interpone l’ente che deve corrispondere questo trattamento di fine servizio.
Non è ancora chiaro se la cessione del credito sarà a titolo gratuito o oneroso per il pensionato.

 

Antonio Serpi

Alessandra D’Andrea 

 

Rispondi