6 Ottobre 2024
EditorialiNews

Le amministrazioni militari sanzionano anche i “peccati”

di Cleto Iafrate
Introduzione

In un precedente articolo si è visto come l’ordinamento militare si atteggi come ordinamento autonomo.
Si è fatto, altresì, cenno alla mancata tipizzazione delle infrazioni che danno luogo alla sanzione militare della consegna. Ciò conferisce alle autorità militari una pressoché totale discrezionalità nella comminazione della sanzione stessa.

Leggi: Il martirio di Longino nel dibattito sui Sindacati Militari.

La recente sentenza TAR TOSC 108_2020 del TAR Firenze offre l’opportunità di capire fino a che punto può spingersi la discrezionalità dell’autorità militare nella comminazione di sanzioni che possono incidere sul diritto costituzionale al lavoro, oltre che sulla carriere e, in certi casi, sulla libertà personale del destinatario della sanzione, in violazione del principio del “Nullum crimen, nulla poena sine lege”.

Eva –nome di fantasia che rievoca il peccato originale– è un giovane carabiniere nubile che dopo quattro anni di servizio viene cacciata dall’Arma, in quanto considerata “non meritevole” al passaggio al servizio permanente.
È servito un contenzioso amministrativo per annullare tale gravoso provvedimento, nonché una difesa tecnica “appassionata”, sino al punto da proferire espressioni ritenute sconvenienti.

L’indeterminatezza dei limiti della disciplina militare

Affrontiamo la questione nel dettaglio, partendo dalla fine, ovvero da quando l’Amministrazione Militare ha considerato che dal profilo di Eva emergessero “carenza comportamentali e scarsa consapevolezza del proprio stato; scadente affidabilità sul piano attitudinale; rendimento in servizio progressivamente in flessione nel tempo e non soddisfacente nell’ultimo periodo; – minor senso della disciplina militare, palesando, pertanto, il non possesso con costanza nell’intero periodo da valutare ai fini dell’ammissione in servizio permanente del requisito della meritevolezza per carenti qualità morali, buona condotta, attitudini e rendimento prescritto dalla normativa di riferimento per poter continuare a permanere in servizio …” .
Inoltre, nella sentenza in analisi si legge che Eva è stata destinataria di una “sanzione disciplinare della consegna di due giorni” nell’ambito della quale si era accertato che la ricorrente “Carabiniere in ferma volontaria addetto a stazione distaccata, sebbene nubile e assegnatario di posto letto, pernottava regolarmente all’esterno della caserma e intratteneva contestualmente relazione sentimentale con altro militare dell’Arma coniugato, cagionando disagio al servizio istituzionale, in violazione degli artt. 717-732 comma 1 e 5 e 744, comma 3 del TUROM ”.
A questo punto della trattazione, si ritiene doveroso richiamare le disposizioni normative ritenute violate: art. 717 TUROM, rubricato “senso di responsabilità” ; art. 732 TUROM, “contegno del militare” .

Vien da chiedersi, parafrasando un noto ex-magistrato: “Ma che c’azzeccano, il senso di responsabilità e il contegno con i rapporti sentimentali?”
Premesso quanto sopra, è di cristallina evidenza non solo l’”invasività” della disciplina militare, che può spingersi sino alla sfera più intima, ma anche l’”elasticità” delle suddette norme disciplinari, che rendono anche estremamente complesso per il singolo militare distinguere, nelle proprie scelte comportamentali, ciò che è consentito, da ciò che è rilevante per l’Amministrazione Militare.
Inoltre, si consideri che più la norma è indeterminata, più la sanzione che consegue alla sua trasgressione si allontana dal fine rieducativo della pena ex art. 27 c. 3 Cost., poiché come si può muovere un rimprovero per non aver rispettato una norma se la stessa norma si presta ad “iperestensioni” nell’interpretazione? Iperestensioni tali, da includere addirittura i peccati tra le infrazioni punibili.
Il sistema è ulteriormente complicato dal fatto che certe sanzioni disciplinari militari – la consegna e la consegna di rigore -, nonostante siano considerate “un modo di esplicazione del servizio”, consistono in una vera e propria restrizione della libertà personale .

La discrezionalità dell’azione disciplinare militare (di corpo)

Come se tutto ciò non bastasse, un’ulteriore complicazione dell’ordinamento militare, riguarda la non obbligatorietà dell’azione disciplinare (quantomeno nell’ambito della disciplina di corpo). E, la sentenza in commento è l’occasione per iniziare ad affrontare questa spinosa questione.
Nel provvedimento in questione, infatti, il Collegio afferma che “sia rimasta incontestata la circostanza relativa al fatto che solo ed esclusivamente la ricorrente sia risultata destinataria della sanzione disciplinare (e non quindi anche il commilitone) ”. Nonostante sia consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui “anche fatti meramente personali e di minore gravità che possono essere ritenuti irrilevanti nella valutazione di dipendenti civili, ma che assumono rilievo nei confronti del militare e possono risultare oggettivamente incompatibili con la divisa. In tale ottica, l’apprezzamento di quegli stessi fatti, nell’ambito dell’ordinamento militare, è modulato secondo un canone di esigibilità diversificato a seconda della posizione e del ruolo del militare (vedi, tra tante, TAR Umbria, n. 331/2013; TAR Lazio, Sez. I bis, n. 7702/2014; Cons. St., sez. IV n. 1816/2011; cfr. Cass. Penale, Sez. I, n. 24414 del 16.6.2008 nel senso che l’intrattenere una relazione extraconiugale da parte del Carabiniere sposato possa essere qualificato come comportamento “non esemplare” e quindi suscettibile di essere punito con sanzione di corpo…” .
Ciò posto, secondo il parere di chi scrive, la sanzione disciplinare comminata ad Eva potrebbe essere censurabile per “eccesso di potere”, nella figura sintomatica della disparità di trattamento, data “l’assoluta identità di situazione di fatto e di diritto”, in quanto appartenenti alla stessa Amministrazione, entrambi soggetti alla disciplina militare e, la relazione sentimentale, da come si legge, è stata contratta consensualmente, anche alla luce del fatto che secondo l’art. 735 del TUROM “Tutti i militari hanno pari dignità” e pari opportunità .
Inoltre, dalla lettura del caso di Eva, si apprende che si è dovuto provvedere alla “cancellazione di alcune frasi offensive contenute nell’ultima memoria della ricorrente”. In detta memoria il legale della ricorrente ha affermato che il difensore dell’Avvocatura distrettuale avrebbe formulato “un vero e proprio giudizio morale dai toni sessisti non richiesto e comunque espresso solo limitatamente alla ricorrente che peraltro non risulta che abbia né prole né essere coniugata” .

Le ragioni dell’accoglimento del ricorso proposto

Quindi, considerato quanto sopra esposto, il Collegio ha ritenuto che “la valutazione finale di non ammissione al servizio permanente risulti contraddittoria e irragionevole in relazione agli atti ad esso presupposti, finendo per essere fondata sulla sola sanzione disciplinare della consegna di due giorni e sulla relazione sentimentale della ricorrente, fattispecie che fanno riferimento a episodi circoscritti, che attengono solo parzialmente all’attività professionale e che, comunque, non esauriscono quella valutazione complessiva sul rendimento che è stata ritenuta sufficiente, in tutte le schede di valutazione sopra citate. Si consideri, da ultimo, che il giudizio di non ammissione, proprio perché concerne una valutazione di un periodo di tempo prolungato, obbliga l’Amministrazione ad operare un bilanciamento di contrapposti interessi e, ciò, mediante l’applicazione di principi di ragionevolezza e proporzionalità e di un giudizio ponderato e coerente con la vita professionale del militare. Un tale giudizio, proprio perché ha l’effetto di incidere sul diritto al lavoro e, quindi, su un diritto essenziale e fondamentale del nostro ordinamento, non può limitarsi ad attribuire rilievo ad un determinato comportamento, senza che sussista una complessiva coerenza della motivazione e proporzionalità della decisione assunta” .

Bene ha fatto il TAR Toscana ad annullare il provvedimento e condannare l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, pari a euro tre mila; peccato, però, che tali spese siano pagate dagli ignari contribuenti.

Conclusioni

Si augura ad Eva di non restare “Nella Media solenne”.
Contemporaneamente, si augura “buon lavoro” ai neonati Sindacati Militari perché, come abbiamo visto, c’è tanto da fare per garantire l’effettività della legalità amministrativa negli ambienti militari.
Infatti, si ritiene che la presenza di sindacati militari attenti e posti nelle concrete condizioni di poter tutelare i propri iscritti avrebbe potuto evitare la punizione del (solo) peccato di Eva e la sua “cacciata” dall’Eden. Si fa per dire.
Infine, stante l’importanza degli interessi in gioco, si auspica che i sindacati inizino seriamente ad occuparsi della non obbligatorietà dell’azione disciplinare. Poiché, il combinato disposto dell’ampia discrezionalità amministrativa -ai limiti dell’indeterminatezza-, la non obbligatorietà dell’azione disciplinare e i trasferimenti “d’autorità” –che, rientrando tra il “genus” degli ordini militari, non sono presidiati dalle garanzie previste dalla L. 241/90- provoca una mutazione genetica dell’obbedienza della polizia giudiziaria ad ordinamento militare: da “leale e consapevole” ad “acritica, adesiva, cieca e assoluta”.
Cui prodest?
Si lascia al lettore la risposta a questa domanda .

Cleto Iafrate

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