12 Novembre 2024
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Pillole di previdenza: tassazione della previdenza complementare

Carissimi associati, dopo la pausa estiva riprendono gli appuntamenti di PILLOLE DI PREVIDENZA, con il nostro Presidente Giuseppe Bonadonna e il nostro esperto di Previdenza il Prof. Francesco Vallacqua, oggi si parlerà della tassazione della previdenza complementare.

ANTONIO SERPI
Segretario Generale Nazionale SIM CARABINIERI

 

 

Il Presidente: gentilissimo Professore rieccoci con i nostri consueti appuntamenti, oggi parleremo della tassazione nella fase di contribuzione, iniziando ad affrontare i principali profili fiscali delle forme di previdenza complementare.
Il Professore: carissimo Presidente allora, cominciamo con il dire che il sistema della previdenza complementare gode, rispetto ad altre forme di risparmio, di un trattamento fiscale agevolato in considerazione delle funzioni svolte. I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef fino ad un massimo di euro 5.164,57.
Tale tetto dal 2018 si applica indistintamente anche a tutti i dipendenti pubblici a prescindere dal tipo di fondo pensione (chiuso, aperto o pip) cui aderiscono; è un tetto onnicomprensivo cioè che tiene conto di tutti i versamenti effettuati a tutte le forme di previdenza. Non è quindi un tetto per ogni singola forma cui si partecipa, ma un limite complessivo. La deducibilità spetta anche nel caso in cui si iscriva un familiare a carico e si versi per suo conto.

Esempio di vantaggio fiscale versando ad un fondo pensione 2500 euro annui ed ipotizzando gli attuali scaglioni irpef, nonché un reddito lordo di euro 30.000

• Reddito lordo 30.000: totale imposte dovute senza aderire ad un fondo pensione 7720
-15.000 al 23%=3450
-13.000 al 27%=3510
-2000 al 38%=760
• Reddito con deduzione di 2500 (versamento a fondo pensione che andrà sottratto al reddito lordo da tassare) .
Reddito loro da tassare 27.500 : totale imposte 6825
-15.000al 23%=3450
-12.500 al 27%=3375

Vantaggio fiscale derivante dalla adesione ad un fondo pensione 7720-6825=895.

Costo effettivo di un versamento di 2500 ad un fondo pensione : 2500-895=1605. In sostanza versando 2500 euro è come se ne sborsassi meno e cioè solo 1605 euro

Il Presidente: quindi, Professore, possiamo dire che ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali. Sono inclusi nel tetto anche i premi per polizze assicurative tradizionali collegate al fondo pensione.
Il Professore: si, ma è escluso dal computo del tetto invece il TFR in quanto di per sè non imponibile in fase di contribuzione.
Se invece si ha già una polizza assicurativa distinta dal fondo pensione le somme versate seguiranno ciascuna le relative regole fiscali. Nel caso di adesione ad un fondo negoziale la deducibilità dei contributi dai redditi di lavoro dipendente è riconosciuta dal datore di lavoro, in sede di calcolo della retribuzione
In relazione al limite dell’importo deducibile è prevista una agevolazione ulteriore per i lavoratori di prima occupazione dal 1.1.07. A questi è concesso di dedurre, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione, contributi eccedenti il limite di legge, per un importo pari alla differenza positiva tra € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni, sia pure per un importo non superiore a € 2.582,29 annui. In tal modo il tetto deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.

Il Presidente : Professore quale è la deducibilità prevista per le polizze assicurative tradizionali e quali sono le differenze rispetto a quella per i fondi pensione.

Il Professore: La deducibilità prevista per i fondi pensione si distingue dalla detraibilità applicata delle polizze assicurative tradizionali come di seguito illustrato.

In estrema sintesi i premi versati per le assicurazioni sulla vita di puro rischio, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo, la copertura del rischio di morte, l’invalidità permanente non inferiore al 5%, la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto annualmente ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 19%. La detraibilità si distingue dalla deducibilità poiché essa non riguarda l’abbattimento del reddito imponibile irpef, ma una riduzione delle imposte solo dopo che la tassazione è stata applicata a tutto il reddito lordo.
Tale percentuale si applica fino ad un massimo di premio versato di 530 euro (1291,14 euro per le polizze di non autosufficienza)
Per cui se si versasse 1000 euro l’anno ad una polizza vita tradizionale il vantaggio discale massimo sarebbe comunque commisurato solo a 530 euro e cioè sarebbe 100,70 euro (19% di 530 euro).
Riprendendo l’esempio precedente se i 1000 euro fossero stati versati ad un fondo pensione il vantaggio fiscale per effetto della deducibilità sarebbe stato invece maggiore e pari ad euro 380 (1000 x 0,38%).
La fiscalità innanzi esposta si applica dal 2008 anche i dipendenti pubblici anche se dubbi esistono con riferimento ai dipendenti pubblici non contrattualizzati qualora facessero una adesione collettiva senza versare il contributo del datore . Dubbio ad avviso di chi scrive non applicabile sia alla luce delle recenti risposte date alla agenzia delle entrate ad un fondo rivolto ai professori universitari (che come i carabinieri sono dipendenti pubblici non contrattualizzati) sia perché in ogni caso senza il contributo del datore ed il tfr ci sarebbe una mera sommatoria di adesioni individuali.
Il Presidente: gentilissimo Professore grazie e al prossimo appuntamento.

Il Presidente del SIM Carabinieri
Giuseppe Bonadonna

Prof. Francesco Vallacqua Consulente Tecnico

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